Normativa
Confrontarsi con i concorrenti: cosa può dire per legge un fornitore B2B, e cosa no
La pubblicità comparativa è lecita in Italia a condizioni precise: fatti verificabili, caratteristiche pertinenti, nessun discredito. Il decreto 145/2007 e la prassi dell'Autorità garante spiegano dove passa la linea, anche per chi pubblica classifiche.
AIConfrontarsi con i concorrenti per nome è legale. Lo fanno le compagnie telefoniche, i supermercati, e da qualche anno anche i fornitori di servizi B2B con pagine 'alternativa a'. La domanda è come, e la risposta sta in un decreto del 2007 che pochi hanno letto.
La norma
Il D.Lgs. 145/2007 attua la direttiva europea sulla pubblicità ingannevole e comparativa tra professionisti. L'art. 4 elenca le condizioni di liceità: il confronto deve riguardare beni o servizi che rispondono agli stessi bisogni, deve confrontare oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso il prezzo, non deve ingenerare confusione, non deve screditare il concorrente e non deve trarre indebito vantaggio dalla sua notorietà.
In pratica
Si può scrivere che il concorrente chiede una fee di attivazione di 5.000 euro se è sul suo sito. Non si può scrivere che 'non funziona'. Si può confrontare l'unità di misura (appuntamento fissato contro meeting svolto). Non si può attribuire risultati che non ha dichiarato. Si deve indicare la data della rilevazione, perché i listini cambiano, e correggere se il concorrente segnala un errore.
Le classifiche
Una classifica pubblicata da chi opera nello stesso mercato è lecita se i criteri sono dichiarati, verificabili e applicati allo stesso modo a tutti, e se il conflitto di interesse è dichiarato. Il rischio non è la legge: è la credibilità. Per questo Il Mercato B2B pubblica criteri, punteggi e data, dice in ogni pagina chi è l'editore, e offre a ogni operatore 48 ore per una correzione.
Domande frequenti
È legale nominare un concorrente nella comunicazione di un fornitore B2B?
Sì, a condizioni precise. L'art. 4 del D.Lgs. 145/2007 chiede di confrontare beni o servizi che rispondono agli stessi bisogni, su caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, senza generare confusione, screditare il concorrente o trarre indebito vantaggio dalla sua notorietà.
Si possono citare i prezzi dei concorrenti in una pagina di confronto?
Sì, se il dato è verificabile: si può scrivere che il concorrente chiede una fee di attivazione di 5.000 euro se è sul suo sito, non che «non funziona». Va indicata la data della rilevazione, perché i listini cambiano, e va corretto l'errore se il concorrente lo segnala.
Un operatore dello stesso mercato può pubblicare una classifica dei concorrenti?
È lecita se i criteri sono dichiarati, verificabili e applicati allo stesso modo a tutti, e se il conflitto di interesse è dichiarato. Secondo la ricostruzione dell'articolo, il rischio principale in questo caso non è la legge ma la credibilità.
Fonti
- D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE
- Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedimenti in materia di pubblicità comparativa, 2020-2026
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Il Mercato B2B è edito da UNEEK S.r.l.. Dove UNEEK compare, è indicato. La redazione non riceve compensi dagli operatori citati.
