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Ritardi di pagamento tra imprese: cosa dice davvero il D.Lgs. 231/2002

Trenta giorni è il termine di legge, non una cortesia. Oltre i sessanta serve un accordo scritto e non gravemente iniquo. Gli interessi sono automatici e valgono il tasso BCE più otto punti, più quaranta euro di forfait per ogni fattura. Una norma che quasi nessuno applica e che cambia la trattativa commerciale, non solo il recupero crediti.

Ritardi di pagamento tra imprese: cosa dice davvero il D.Lgs. 231/2002

Il decreto legislativo 231 del 2002 è la norma italiana che recepisce la disciplina europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aggiornata nel 2012 per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE. Si applica a ogni contratto tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi verso un prezzo. È in vigore da oltre vent'anni. Nella pratica commerciale italiana viene invocata raramente, quasi solo in fase di contenzioso, e questo è un peccato, perché la parte più utile della norma non riguarda il recupero del credito ma la negoziazione che lo precede.

I termini: trenta, sessanta, e il limite

In assenza di un accordo diverso il pagamento è dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, o dal ricevimento delle merci quando la data della fattura è incerta. Le parti possono pattuire un termine più lungo, ma oltre i sessanta giorni l'accordo deve risultare da patto espresso e per iscritto, e non deve essere gravemente iniquo per il creditore. Per la pubblica amministrazione il termine è di trenta giorni, elevabile a sessanta per gli enti del servizio sanitario nazionale. Questo significa che un centoventi giorni fine mese imposto senza trattativa non è una prassi consolidata: è una clausola che il giudice può dichiarare nulla.

Gli interessi sono automatici

La caratteristica più ignorata della norma è che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora, quindi senza sollecito, raccomandata o diffida. Il tasso legale applicabile è quello di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, salvo diverso accordo delle parti entro i limiti di equità previsti dal decreto. Il Ministero dell'economia pubblica il tasso di riferimento in Gazzetta Ufficiale ogni semestre. Un credito da centomila euro pagato con novanta giorni di ritardo matura, a questi tassi, una cifra che nessun fornitore chiede e che invece è dovuta per legge.

I quaranta euro che nessuno fattura

L'articolo 6 del decreto riconosce al creditore, oltre agli interessi, un importo forfettario di quaranta euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, dovuto senza necessità di dimostrare alcunché e per ogni transazione commerciale rimasta insoluta alla scadenza. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno, comprese le spese di assistenza legale. Quaranta euro su una singola fattura sono simbolici. Su duecento fatture pagate in ritardo in un anno diventano ottomila euro che stanno nel conto economico del fornitore e non in quello del cliente, e che oggi quasi nessuno rileva.

Perché è una leva commerciale, non solo legale

Un venditore che conosce questa disciplina tratta il termine di pagamento come una variabile di prezzo dichiarata, non come una concessione da subire alla fine. Dire a un ufficio acquisti che il listino è costruito su pagamento a trenta giorni, come prevede la norma, e che ogni estensione ha un costo finanziario esplicito, sposta la discussione su un terreno verificabile. È l'opposto della prassi diffusa, in cui lo sconto si concede sul prezzo e il termine si allunga in silenzio. Il rapporto tra prezzo, condizioni e percezione del fornitore è affrontato in /strategie-commerciali/pricing-b2b-listino-offerta.

Quando conviene non applicarla

Onestà intellettuale: esistono situazioni in cui un fornitore sceglie consapevolmente di non far valere interessi e forfait, perché il cliente vale più del credito maturato e la relazione è pluriennale. È una decisione legittima, a condizione che sia una decisione e non un'ignoranza. La differenza pratica è che chi conosce la norma rinuncia a qualcosa che ha, e può metterlo sul tavolo come concessione; chi non la conosce non rinuncia a niente perché non sa di averlo. Nel rapporto con imprese strutturate questa asimmetria si nota, ed è uno dei motivi per cui i fornitori piccoli finiscono per finanziare i clienti grandi.

Domande frequenti

Gli interessi di mora vanno chiesti o decorrono da soli?

Decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora. Chiederli è una scelta commerciale, non una condizione di legge.

Posso concordare con il cliente termini di pagamento più lunghi?

Entro i limiti previsti dalla disciplina e in forma scritta. Gli accordi gravemente iniqui per il creditore possono essere dichiarati nulli.

Il recupero dei costi è previsto oltre agli interessi?

Sì, la disciplina riconosce al creditore un importo forfettario a titolo di risarcimento dei costi di recupero, fatta salva la prova del maggior danno.

Fonti

  • D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, attuazione della direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
  • D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, recepimento della direttiva 2011/7/UE
  • Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati semestrali sul tasso di riferimento ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002

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