Normativa · Packaging e imballaggi · Alimentare e food
Imballaggi per alimenti dopo il 12 agosto 2026: cosa il cliente alimentare chiede adesso al fornitore di packaging
Il regolamento europeo sugli imballaggi si applica dal 12 agosto 2026 e ha portato due novità immediate per chi lavora con l'alimentare: i limiti alle PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti e una dichiarazione di conformità UE che si aggiunge a quella già prevista per i materiali a contatto. La documentazione è diventata parte dell'offerta.
AIL'industria italiana dell'imballaggio ha prodotto 17,26 milioni di tonnellate nel 2024, in crescita dell'1,1%, per un valore di 37,96 miliardi di euro, secondo l'Istituto Italiano Imballaggio. I costruttori di macchine per il confezionamento associati a UCIMA hanno superato per la prima volta i 10 miliardi di fatturato, con 10,06 miliardi nel 2024. Una parte rilevante di questo mercato lavora per l'industria alimentare. Dal 12 agosto 2026 il regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, si applica direttamente in tutti gli Stati membri e ha abrogato la direttiva 94/62/CE, salvo poche disposizioni transitorie. Prima ancora delle conseguenze ambientali arriva quella commerciale: cambia la lista dei documenti che il cliente chiede prima di firmare un ordine.
Le PFAS: il limite già in vigore
L'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce che dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche oltre tre soglie: 25 parti per miliardo per ogni PFAS misurata con analisi mirata, 250 parti per miliardo per la somma delle PFAS misurate in modo mirato, 50 parti per milione per le PFAS totali, comprese quelle polimeriche. Se il fluoro totale supera 50 milligrammi per chilo, chi produce la sostanza deve fornire su richiesta la prova di quanta parte sia PFAS, perché il fabbricante dell'imballaggio possa completare la documentazione tecnica. Resta anche il limite di 100 milligrammi per chilo per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
Due dichiarazioni, non una
Per i materiali a contatto con gli alimenti valeva già il regolamento (CE) 1935/2004: nessun trasferimento di componenti in quantità pericolose e, per i materiali disciplinati da misure specifiche come la plastica, una dichiarazione scritta di conformità che accompagna il prodotto. Il PPWR aggiunge la dichiarazione di conformità UE dell'articolo 39, che attesta il rispetto degli articoli da 5 a 12 e con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità. Prima dell'immissione sul mercato serve la procedura di valutazione dell'articolo 38 con la documentazione tecnica dell'allegato VII, da conservare cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci per quelli riutilizzabili. Se più atti europei chiedono una dichiarazione, se ne può redigere una sola che li richiama tutti.
Chi è il fabbricante: spesso è il cliente
Il punto che sposta il lavoro lungo la filiera sta nelle definizioni dell'articolo 3. Fabbricante è chi produce imballaggi o prodotti imballati, ma anche chi li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio commerciale. Un'azienda alimentare che fa produrre vasetti, vaschette o film con il proprio marchio è quindi fabbricante ai fini del regolamento, e per firmare la propria dichiarazione ha bisogno dei dati del fornitore di imballaggi, che a sua volta li chiede a chi gli vende carta, polimeri, inchiostri e adesivi. Per chi vende packaging cambia l'interlocutore: accanto al responsabile acquisti entra nella trattativa chi in azienda firma i documenti di qualità e conformità.
Le sanzioni che esistono già, e quelle in arrivo
Sul fronte dei materiali a contatto con gli alimenti l'Italia ha già un sistema sanzionatorio, il decreto legislativo 29 del 2017. Per chi produce o utilizza materiali che trasferiscono agli alimenti componenti pericolosi la sanzione va da 10.000 a 80.000 euro. Per i materiali di plastica non conformi ai requisiti della dichiarazione di conformità e della documentazione va da 1.500 a 15.000 euro, e per chi non dispone di sistemi di rintracciabilità da 5.000 a 60.000 euro. Per le violazioni del PPWR, invece, il regolamento lascia agli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni entro il 12 febbraio 2027: fino ad allora l'obbligo vale, ma la misura della sanzione nazionale non è ancora scritta.
Cosa cambia nella trattativa
Chi vende imballaggi a un'azienda alimentare oggi viene valutato anche sul fascicolo che accompagna l'offerta: dichiarazione di conformità per i materiali a contatto, dichiarazione UE di conformità o impegno a fornirla, esiti delle analisi sulle PFAS per i materiali più esposti come carta e cartone trattati contro grassi e umidità, disponibilità della documentazione tecnica. Le prossime scadenze sono già in calendario: l'etichetta armonizzata sui materiali scatta dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, e le classi di riciclabilità dal primo gennaio 2030. Su campionature e prove prima dell'ordine abbiamo scritto in /vendite-b2b/campione-prova-collaudo-vendita-industriale, sulle condizioni generali in /normativa/condizioni-generali-contratto-clausole-vessatorie-b2b.
Domande frequenti
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi per alimenti possono contenere PFAS?
Solo sotto tre soglie fissate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2025/40: 25 parti per miliardo per singola PFAS misurata con analisi mirata, 250 per la somma delle PFAS misurate in modo mirato e 50 parti per milione per le PFAS totali. Oltre quei valori l'imballaggio non può essere immesso sul mercato.
Basta la dichiarazione MOCA per vendere imballaggi alimentari?
Non più. Resta obbligatoria la dichiarazione prevista per i materiali a contatto con gli alimenti, ma il nuovo regolamento sugli imballaggi chiede anche una dichiarazione di conformità UE basata su una documentazione tecnica. Le due possono confluire in un'unica dichiarazione che richiama tutti gli atti europei applicabili.
Se faccio produrre le confezioni con il mio marchio sono io il fabbricante?
Sì. Il regolamento considera fabbricante anche chi fa progettare o produrre imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio. In quel caso la dichiarazione di conformità è a carico del titolare del marchio, che deve ottenere dati e documenti dai propri fornitori.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: articolo 3 punto 13 (definizione di fabbricante), articolo 5 (sostanze, limiti PFAS e metalli pesanti), articolo 12 (etichettatura), articoli 38 e 39 (valutazione e dichiarazione di conformità UE), articolo 68 (sanzioni), data di applicazione 12 agosto 2026
- Regolamento (CE) 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, articoli 3 e 16; regolamento (UE) 10/2011 sulla plastica a contatto con alimenti, articolo 15
- Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti, articoli 2, 5 e 8
- Istituto Italiano Imballaggio, produzione e valore dell'industria italiana dell'imballaggio 2024; UCIMA, fatturato dei costruttori italiani di macchine per il confezionamento 2024
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